Ciclicamente diverse testate giornalistiche esibiscono titoli che attribuiscono al Datore di lavoro l’obbligo di fornire gli occhiali correttivi agli addetti al videoterminale, che ne hanno necessità.
Una occasione è stata fornita negli ultimi anni dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 22 dicembre 2002 n°392, – C – 392/21 con riferimento all’art.9 della Direttiva Europea 90/270/CEE.
Alla lettura della sentenza si rileva principalmente che:
- E’ confermata la natura del DSC, Dispositivo Speciale di Correzione (art.176, comma 6, D.Lgs.81/08 e s.m.i.) che viene fornito, o rimborsato, dal datore di lavoro, trattandosi di occhiale da vista specificamente diretto a correggere o prevenire disturbi visivi in funzione della attività al videoterminal
- La novità consiste nell’utilizzo dell’occhiale-DSC anche al di fuori dell’ambito professionale, diversamente da quanto era emerso dalla letteratura italiana del settore e in particolare dalle pubblicazioni edite da INAIL
Quest’ultimo aspetto potrebbe essere ritenuto discutibile, considerato che il DSC viene tradizionalmente ‘accomunato’ per la sua gestione ad un DPI (Dispositivo di Protezione Individuale). Tuttavia, in tempo di ‘smart working’, la possibilità di portare con se l’occhiale-DSC al di fuori degli ambienti di lavoro risulta ormai scontata.
Perciò, soltanto un occhiale riconosciuto come DSC (Dispositivo Speciale di Correzione), ai sensi di art.176, comma 6, D.Lgs.81/08 e s.m.i., attraverso un percorso che coinvolge medico competente e specialista oftalmologo, deve essere fornito all’addetto al videoterminale a cura e spese del Datore di lavoro.