All’inizio degli anni 2000, da medico competente, sentivo disagio nel gestire al meglio la salute dei lavoratori al videoterminale, mentre erano privi di tutela i loro colleghi ‘commerciali’, i cosiddetti mobile worker, conducenti di autoveicolo aziendale per decine di migliaia di chilometri/anno esposti, oltre ad un elevato rischio infortunistico stradale, a microclima e vibrazioni, posture incongrue e stress, possibili movimentazione manuale carichi e turnazioni, affaticamento visivo ed utilizzo di diversi dispositivi portatili, ecc..
Perciò, tramite i pochi riferimenti disponibili in letteratura, inizio ad utilizzare un protocollo sanitario mirato ai rischi, comprendente una accurata visita medica, esami ematochimici ed alcuni esami strumentali.
Dopo un utile seminario presso l’Autodromo di Vairano (2008), sono invitato a Modena per presentare i miei primissimi dati sulla sorveglianza sanitaria dei ‘mobile workers’ (2010): nonostante i risultati promettenti (una diagnosi di diabete e quasi due soggetti su tre con almeno una dislipidemia in 54 soggetti), in parte correlabili allo stile di vita indotto dalla mansione, l’accoglienza degli Organizzatori dello PSAL è piuttosto fredda.
Ripropongo dati analoghi ad un corso di Medici competenti ad Ancona (2012), ribadendo che la sorveglianza sanitaria mirata è proposta nel caso di pieno allineamento fra Datore di lavoro, SPP e RLS, ma trovo un solidissimo.. muro di gomma.
Tuttavia, diversi Colleghi, anche degli PSAL, concordano sul percorso che parte dal documento di valutazione dei rischi, attua misure preventive-protettive tecniche, organizzative, formative ed arriva alla sorveglianza sanitaria del ‘mobile worker’, purché coerente, supportata dalla letteratura scientifica e caratterizzata da un approccio inclusivo.
Intanto si moltiplicano le esperienze sul campo, la giurisprudenza viene in aiuto, le associazioni scientifiche spingono in tal senso e cresce l’interesse delle aziende verso una interpretazione estensiva del D.Lgs.81/08 (in questo come in altri ambiti: lavoro in quota, in spazi confinati, ecc.), fino ad arrivare alla modifica dell’art.18 del D.Lgs.81/08, tramite il ‘Decreto Lavoro’ (D.L. 85 del 3/7/2023): il datore di lavoro e il dirigente devono “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28”.
La novità della frase ‘qualora richiesto dalla valutazione dei rischi’ passa inosservata agli occhi dei ‘media’ e del ‘grande pubblico’, ma si tratta della formalizzazione di un nuovo approccio che, attraverso tutte le figure della prevenzione aziendale, metterà progressivamente al centro la sicurezza, e soprattutto la salute, in tutte le attività lavorative considerate ‘a rischio’. Compreso il mobile worker.